Principi
fondamentali
Art. 1
L'Italia è una
Repubblica
democratica, fondata
sul lavoro.
La sovranità
appartiene al
popolo, che la
esercita nelle forme
e nei limiti della
Costituzione.
Art. 2
La Repubblica
riconosce e
garantisce i diritti
inviolabili
dell'uomo, sia come
singolo sia nelle
formazioni sociali
ove si svolge la sua
personalità, e
richiede
l'adempimento dei
doveri inderogabili
di solidarietà
politica, economica
e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini
hanno pari dignità
sociale e sono
eguali davanti alla
legge, senza
distinzione di
sesso, di razza, di
lingua, di
religione, di
opinioni politiche,
di condizioni
personali e sociali.
È compito della
Repubblica rimuovere
gli ostacoli di
ordine economico e
sociale, che,
limitando di fatto
la libertà e
l'eguaglianza dei
cittadini,
impediscono il pieno
sviluppo della
persona umana e
l'effettiva
partecipazione di
tutti i lavoratori
all'organizzazione
politica, economica
e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica
riconosce a tutti i
cittadini il diritto
al lavoro e promuove
le condizioni che
rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere,
secondo le proprie
possibilità e la
propria scelta,
un'attività o una
funzione che
concorra al
progresso materiale
o spirituale della
società.
Art. 5
La Repubblica, una e
indivisibile,
riconosce e promuove
le autonomie locali;
attua nei servizi
che dipendono dallo
Stato il più ampio
decentramento
amministrativo;
adegua i principi ed
i metodi della sua
legislazione alle
esigenze
dell'autonomia e del
decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela
con apposite norme
le minoranze
linguistiche.
Art.7
Lo Stato e la Chiesa
cattolica sono,
ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti
e sovrani.
I loro rapporti sono
regolati dai Patti
Lateranensi. Le
modificazioni dei
Patti accettate
dalle due parti, non
richiedono
procedimento di
revisione
costituzionale.[1]
Art. 8
Tutte le
confessioni
religiose sono
egualmente libere
davanti alla legge.
Le confessioni
religiose diverse
dalla cattolica
hanno diritto di
organizzarsi secondo
i propri statuti, in
quanto non
contrastino con
l'ordinamento
giuridico italiano.
I loro rapporti con
lo Stato sono
regolati per legge
sulla base di intese
con le relative
rappresentanze. [2]
Art. 9
La Repubblica
promuove lo sviluppo
della cultura e la
ricerca scientifica
e tecnica.
Tutela il paesaggio
e il patrimonio
storico e artistico
della Nazione.
Art. 10
L'ordinamento
giuridico italiano
si conforma alle
norme del diritto
internazionale
generalmente
riconosciute.
La condizione
giuridica dello
straniero è regolata
dalla legge in
conformità delle
norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al
quale sia impedito
nel suo paese
l'effettivo
esercizio delle
libertà democratiche
garantite dalla
Costituzione
italiana, ha diritto
d'asilo nel
territorio della
Repubblica secondo
le condizioni
stabilite dalla
legge.
Non è ammessa
l'estradizione dello
straniero per reati
politici. [3]
Art. 11
L'Italia ripudia la
guerra come
strumento di offesa
alla libertà degli
altri popoli e come
mezzo di risoluzione
delle controversie
internazionali;
consente, in
condizioni di parità
con gli altri Stati,
alle limitazioni di
sovranità necessarie
ad un ordinamento
che assicuri la pace
e la giustizia fra
le Nazioni; promuove
e favorisce le
organizzazioni
internazionali
rivolte a tale
scopo.
Art. 12
La bandiera della
Repubblica è il
tricolore italiano:
verde, bianco e
rosso, a tre bande
verticali di eguali
dimensioni.
http://www.governo.it/governo/costituzione/principi.html