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Art. 40) Ai
genitori non è consentito accedere ai locali
della Scuola senza autorizzazione da parte del
Dirigente Scolastico o di un suo delegato. Non
è consentita ai genitori la permanenza nelle
aule o nei corridoi durante le attività
didattiche, fatte salve le esigenze di
accoglienza o altre attività specifiche che
prevedono la presenza dei genitori, sempre
debitamente autorizzate. Ordinariamente,
pertanto, i genitori possono accedere agli
edifici scolastici solo nelle ore di ricevimento
o in caso di uscita anticipata del figlio.
Art. 41) E’
opportuno che i genitori non portino i propri
figli a scuola in occasione di assemblee
pomeridiane o incontri quadrimestrali, poiché la
scuola non è attrezzata ad intrattenere e
vigilare sui minori durante questo tipo di
incontri. In caso contrario i genitori dovranno
esercitare il controllo diretto sugli stessi e
saranno ritenuti responsabili di eventuali
danni.
Art. 42) I
genitori possono accompagnare gli alunni
all’ingresso della scuola ma non sostare
davanti alle vie di uscita, anche per motivi di
sicurezza.
Art. 43) I
genitori non potranno conferire con il personale
scolastico durante l’orario scolastico o nei 5
minuti che precedono o che susseguono l’orario
di servizio, se non per motivi eccezionali.
Solo per motivi
eccezionali, i genitori potranno essere
convocati dagli insegnanti durante le ore di
programmazione o in assemblee straordinarie. |